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STATUTO


Art.1: - Denominazione e Sede
A norma dell'art. 18 della costituzione italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del C.C. è costituita con sede in Mortaso,
frazione di Spiazzo Rendena l'Associazione culturale, senza finalità di lucro, denominata "LA TRISA".
L'Associazione ha sede legale in Spiazzo Rendena frazione Mortaso 26.

Art.2: - Oggetto e Scopi
L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.
L'Associazione, ha come scopi principali:

  1. · Valorizzare e rinverdire le tradizioni folkloristiche paesane;
  2. · Favorire fra i soci una intima unione attraverso iniziative culturali, sociali e sportive;
  3. · Intervenire in aiuto delle persone bisognose del paese o per particolari necessità locali;
  4. · Organizzare gite e feste;

Art.3:- Durata
L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4: - Soci
Gli associati si distinguono in:

  • · a) Soci effettivi: sono gli uomini nati a Mortaso nonché i figli, i nipoti e i generi
    delle persone nate a Mortaso. Sono inoltre soci effettivi tutti quelli in regola con il pagamento delle quote
    associative relative all'anno 2009. Potranno comunque essere ammessi come soci coloro che presentano domanda,
    previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
  • · b) Soci aggregati: sono i ragazzi minori di 14 anni con le stesse caratteristiche
    dei soci effettivi. Pagano una quota ridotta e non godono del diritto di voto.
  • Art.5: - Ammissione dei Soci
    La domanda di ammissione socio va sottoposta al Consiglio direttivo che delibera, con voto segreto e senza motivazione,
    a maggioranza assoluta. Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non
    colposi o essere stati esclusi da altre associazioni per gravi motivi.
    E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

    Art.6: 6 - Diritti e Doveri dei Soci
    Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, godono:

  • · Del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti;
  • · Del diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
  • · Dell'elettorato attivo e passivo;
  • · Del diritto a partecipare a tutte le attività sociali;
  • La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.
    Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento
    interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme,
    che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire
    con le azioni appropriate.
    Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo.

    Art.7: - Recesso - Esclusione
    La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per scioglimento dell'Associazione, per
    dimissioni e/o rinuncia, per morosità e per indegnità.
    L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che danneggi
    materialmente e moralmente l'Associazione, che non ottemperi alle disposizioni del presente
    statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
    L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel
    libro Soci.
    Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità,
    dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni
    devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.
    Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere
    comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni
    addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'Assemblea dei Soci il cui responso è insindacabile.

    Art.8: - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
    Il fondo comune è costituito dalle quote degli associati, da contributi di Enti pubblici e privati, da
    eventuali donazioni e da proventi di gestioni o iniziative stabili od occasionali, tutto nel rispetto
    delle leggi finanziarie vigenti.

    Art.9: - Organi sociali
    Sono organi dell'Associazione:

  • · L'Assemblea dei Soci;
  • · Il Consiglio direttivo
  • · Il Presidente del Consiglio direttivo;
  • Art.10:- Assemblea dei Soci
    L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in
    sessioni ordinarie e straordinarie. E' composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un
    voto.
    E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

  • · L'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
  • · L'approvazione del rendiconto economico;
  • · La nomina dei componenti del Consiglio direttivo
  • · Ogni altro argomento all'ordine del giorno.
  • E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

  • · deliberare sullo scioglimento dell'Associazione (con voto favorevole di almeno i ¾ dei soci),
    la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
  • · deliberare le modifiche dello statuto dell'Associazione
  • L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro 60 giorni dalla chiusura
    dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
    sociale per l'anno successivo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno
    precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura
    di eventuali disavanzi.
    L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso esposto nell'albo
    dell'Associazione o lettera da inviare ai soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
    La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta, inoltre, al Consiglio direttivo da almeno un
    decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta,
    che ne propongono l'ordine del giorno.

    Art.11: - Validità dell'Assemblea
    L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare;
    in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci. Trascorso
    un'ora l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci
    presenti.
    L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, qualora siano presenti
    almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione è validamente costituita
    indipendentemente dal numero dei soci presenti.
    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

    Art.12: - Consiglio direttivo
    L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 9 (nove) membri che
    durano in carica 3 anni.
    Il Consiglio direttivo, nella sua prima adunanza, nomina al suo interno il Presidente, il Segretario
    ed il Tesoriere; il Segretario ed il Tesoriere possono essere la stessa persona.
    Tutti i membri sono rieleggibili.
    Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti,
    che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.
    Tutte le funzioni dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite, salvo il diritto al rimborso spese.

    Art.13: - Convocazione del Consiglio direttivo
    Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o dietro
    richiesta motivata di almeno 3 consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri
    del Consiglio direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza (anche a mezzo
    telefono, sms o e-mail). Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefono
    (anche sms o e-mail) almeno due giorni prima.
    Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro del Consiglio
    direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso verrà sottoposto ad
    approvazione del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

    Art.14: - Attribuzioni al Consiglio direttivo
    Al Consiglio direttivo spetta:

  • · la gestione dell'Associazione;
  • · il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
  • · deliberare sull'ammissione dei Soci;
  • · convocare l'Assemblea;
  • · determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
  • · predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per
    portarli in approvazione all'Assemblea
  • · predisporre lo schema di rendiconto economico e finanziario e la relazione di
    accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
  • · nominare eventuale comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di
    iniziative specifiche;
  • · adottare i provvedimenti di esclusione dei Soci, qualora si dovessero rendere necessari;
    deliberare su ogni questione di interesse per l'Associazione.
    Il Consiglio direttivo delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
  • Art.15:- Presidente del Consiglio direttivo
    Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma
    sociale, convoca il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
    Consiglio e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima
    adunanza consigliare.

    Art.16: - Esercizio Sociale - Bilancio preventivo e Rendiconto economico e finanziario
    L'Esercizio Sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.
    Il Consiglio direttivo, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve presentare
    all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e il rendiconto economico - finanziario per
    l'approvazione.

    Art.17: - Libri sociali e registri contabili
    I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

  • · il libro dei soci;
  • · il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • · il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  • · il libro giornale della contabilità sociale.
  • Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei
    soci per la consultazione.

    Art.18: - Revisione dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione
    Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la
    nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.
    Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in
    seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi
    diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci
    esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. Cosi pure la richiesta
    dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento
    dell'Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con
    l'esclusione delle deleghe.
    In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scegliendoli
    anche fra i non soci.
    Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il
    patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra Associazione o Ente, con finalità analoghe o ai
    fini di pubblica utilità, che perseguono l'assistenza sociale o per la realizzazione di opere comunali
    di assistenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art.19: - Rinvio
    Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a
    quelle delle altre leggi vigenti in materia.

    Il presente Statuto è stato redatto, letto ed approvato in Spiazzo Rendena Frazione Mortaso - TN
    dall'Assemblea Straordinaria in data 31 ottobre 2009, deve essere osservato come atto
    fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione, ed entra in
    vigore in data 01 novembre 2009.

    Mortaso, 31 ottobre 2009