STATUTO
Art.1: - Denominazione e Sede
A norma dell'art. 18 della costituzione italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del C.C. è costituita con sede in Mortaso,
frazione di Spiazzo Rendena l'Associazione culturale, senza finalità di lucro, denominata "LA TRISA".
L'Associazione ha sede legale in Spiazzo Rendena frazione Mortaso 26.
Art.2: - Oggetto e Scopi
L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.
L'Associazione, ha come scopi principali:
Art.3:- Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Art.4: - Soci
Gli associati si distinguono in:
Art.5: - Ammissione dei Soci
La domanda di ammissione socio va sottoposta al Consiglio direttivo che delibera, con voto segreto e senza motivazione,
a maggioranza assoluta. Non potranno essere ammessi come soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non
colposi o essere stati esclusi da altre associazioni per gravi motivi.
E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art.6: 6 - Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, godono:
Art.7: - Recesso - Esclusione
La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per scioglimento dell'Associazione, per
dimissioni e/o rinuncia, per morosità e per indegnità.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che danneggi
materialmente e moralmente l'Associazione, che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel
libro Soci.
Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità,
dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni
devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere
comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni
addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'Assemblea dei Soci il cui responso è insindacabile.
Art.8: - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
Il fondo comune è costituito dalle quote degli associati, da contributi di Enti pubblici e privati, da
eventuali donazioni e da proventi di gestioni o iniziative stabili od occasionali, tutto nel rispetto
delle leggi finanziarie vigenti.
Art.9: - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
Art.10:- Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. E' composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un
voto.
E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:
Art.11: - Validità dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare;
in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci. Trascorso
un'ora l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, qualora siano presenti
almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione è validamente costituita
indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
Art.12: - Consiglio direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 9 (nove) membri che
durano in carica 3 anni.
Il Consiglio direttivo, nella sua prima adunanza, nomina al suo interno il Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere; il Segretario ed il Tesoriere possono essere la stessa persona.
Tutti i membri sono rieleggibili.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti,
che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.
Tutte le funzioni dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite, salvo il diritto al rimborso spese.
Art.13: - Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o dietro
richiesta motivata di almeno 3 consiglieri. La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri
del Consiglio direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza (anche a mezzo
telefono, sms o e-mail). Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefono
(anche sms o e-mail) almeno due giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro del Consiglio
direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso verrà sottoposto ad
approvazione del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
Art.14: - Attribuzioni al Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo spetta:
Art.15:- Presidente del Consiglio direttivo
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma
sociale, convoca il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima
adunanza consigliare.
Art.16: - Esercizio Sociale - Bilancio preventivo e Rendiconto economico e finanziario
L'Esercizio Sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.
Il Consiglio direttivo, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve presentare
all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e il rendiconto economico - finanziario per
l'approvazione.
Art.17: - Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:
Art.18: - Revisione dello Statuto e Scioglimento dell'Associazione
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la
nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in
seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi
diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci
esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. Cosi pure la richiesta
dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento
dell'Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con
l'esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scegliendoli
anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il
patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra Associazione o Ente, con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, che perseguono l'assistenza sociale o per la realizzazione di opere comunali
di assistenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.19: - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a
quelle delle altre leggi vigenti in materia.
Il presente Statuto è stato redatto, letto ed approvato in Spiazzo Rendena Frazione Mortaso - TN
dall'Assemblea Straordinaria in data 31 ottobre 2009, deve essere osservato come atto
fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione, ed entra in
vigore in data 01 novembre 2009.
Mortaso, 31 ottobre 2009